Art. 3.
(Usucapione speciale per la proprietà rurale).

      1. Al primo comma dell'articolo 1159-bis del codice civile sono aggiunte, in fine,

 

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le seguenti parole: «o per venticinque anni qualora la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».